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17 febbraio 2006

LEGGE MAGNALBÒ - SALVI


ULTIMI SVILUPPI LEGGE MAGNALBO' - SALVI

Dopo interminabili discussioni, la Commissione Trasporti del Senato ha deliberato e approvato lo scorso 8 febbraio il testo definitivo della Magnalbò-Salvi. Come già sottolineato bisognerà attendere la prossima legislatura perché il testo diventi legge. Vediamo ora in dettaglio gli emendamenti introdotti rispetto alla proposta originaria.

Art. 1

  1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.
  2. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni garantiscono la trasparenza dell’attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l’osservanza delle finalità associative.
  3. Sono associazioni riconosciute l’Automotoclub Storico Italiano (ASI), il Registro Storico Lancia, il Registro Italiano Fiat, il Registro Italiano Alfa Romeo, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e l'Automobile Club Italiano ( A.C.I.). Le stesse funzioni attribuite alle associazioni possono essere svolte dalla case costruttrici italiane o da quelle estere che risultino iscritte all'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE).
  4. Per costituire nuove associazioni occorre che siano composte da un numero minimo di 20 club o scuderie di associati, che siano presenti ed operative da almeno 3 anni in non meno di sei regioni, che abbiano un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a 30 per ogni club; che siano riconosciute da parte della Federazione Internazionale delle Auto Storiche (FIVA).
  5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati.
  6. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.
  7. Le associazioni rilasciano su richiesta, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992, una certificazione di storicità ed una targa di identificazione, secondo un regolamento definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il suffisso H (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo.

Articolo 1-bis (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

  1. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:
    4. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a 25 anni di età, o con età superiore a 20 anni, ma con potenza maggiore di 50 KW, e che siano stati dichiarati e certificati dalle associazioni di cui all’art. 1. Possono altresì essere considerati veicoli di interesse storico quelli iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne disciplina la tenuta e il funzionamento.
    4-bis. I veicoli di cui al precedente comma debbono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche e siano classificabili di interesse storico, l’ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
    Conseguentemente l’articolo 215, comma 1 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada è soppresso.

Rimangono invariati gli altri punti di cui abbiamo più volte parlato. In particolare:
le manifestazioni di regolarità sino a 50 km/h possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali riconosciute dal CONI;
la circolazione all’interno dei centri abitati rimane di competenza esclusiva dei Comuni;
sono possibili modifiche ai veicoli (auto e moto) di serie per uso stradale realizzate da officine autorizzate;
l’abuso di potere di cancellazione ai sensi dell’applicazione dell’art.215 del Regolamento del C.d.s (leggi minaccia di radiazione del veicolo per quanti non rinnovavano l’associazione n.d.r.) è fonte di responsabilità ai sensi dell’art.2943 del codice civile;
la revisione obbligatoria è fissata ogni 4 anni per i veicoli di interesse storico iscritti nei registri di cui al punto 1 secondo criteri fissati dal Ministero dei Trasporti;
viene elevata da 20 a 25 anni la soglia dei veicoli di interesse storico (con l’eccezione di alcuni modelli oltre 50 Kw di cui all’art.1).

(fonte Editoriale Domus)

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