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Ultimo aggiornamento: martedì 8 ottobre 2024

NOTIZIARIO:
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17 dicembre 2004

AGLI APPASSIONATI D'AUTO D' EPOCA


Sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il testo del disegno di legge su iniziativa del Senatore di Alleanza Nazionale Magnalbò dal titolo”Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico”.
Questo disegno di legge gode di molti consensi trasversali da Alleanza Nazionale ai DS e rischia di provocare un autentico terremoto nel mondo dell’auto d’epoca..
Leggiamolo insieme.

Dopo introduzione il legislatore propone di apportare alcune modifiche al codice della strada dettate da considerazioni di carattere generale contenute nei punti a), b), c), d).
Le puntualizzazioni ci trovano d’accordo.
La tutela delle autovetture d’epoca dopo queste considerazioni dovrebbe pertanto essere la più ampia possibile.

Invece no!

Innanzitutto viene spodestata l’ASI dal suo ruolo di onnipotenza nell’ambito dell’automobilismo storico (molti gioiranno) per delegare a membri del Ministero dei Beni Culturali, del Ministero dei Trasporti, dell’ASI stessa, dell’ AAVS e della FIVA, il compito di dettare norme in materia. Potranno  decidere in maniera univoca e coerente enti diversi fra di loro e impreparati in materia?
Inoltre i rappresentati delegati dai due ministeri per la loro scarsa competenza in fatto di auto storiche  proiettano più ombre che luci.
Si propone poi di portare la cadenza delle revisioni a 4 anni ed attivare l’esenzione dalle analisi dei gas di scarico, ci sarebbe quasi da gioire se nelle righe seguenti non si concretasse la pietra dello scandalo.
Nei centri storici verranno infatti ammesse a circolare autovetture fino a 1000 cc. la cui costruzione superi i 25 anni, oppure fino a 1300 cc, per quelle classificate autostoriche.

E LE ALTRE?

Non per niente, la proposta si è guadagnato il titolo di legge “salva cinquecento”!
Ci preme rilevare che questa disposizione contraddice se stessa ai punti b) e c), infatti la proposta di legge tende a salvaguardare vetture usate quotidianamente per lavoro, il chilometraggio è pertanto elevato e la manutenzione è tutt’altro che accurata e minuziosa.
A prescindere da ciò il disegno di legge non cita assolutamente le vetture storiche dai 1301 cc. in su, il legislatore davanti a queste perplessità ha ribadito che questi privilegi per le piccole cilindrate riguardano esclusivamente le aree dei centro storici, vale a dire che al di fuori di queste aree le altre vetture potranno circolare tranquillamente.
Ci auguriamo che sia così ma abbiamo parecchie perplessità, la più pressante è che i comuni allarghino la superficie denominata centro storico all’area circoscritta dalle tangenziali delle città, se così fosse  le auto superiori di 1300 cc. di cilindrata non potranno più circolare nemmeno per andare in officina per l’ordinaria manutenzione, per loro suona la campana a morto. E’ la legge che lo vuole.
In occasione delle Fiera di Auto e Moto d’epoca tenutasi a Padova il 19-20-21 novembre u.s. il Sen. Magnalbò e il Sen. Salvi (confirmatario del ddl) hanno espresso la possibilità di  prendere in considerazione l’ eliminazione del limite di cilindrata.
Riteniamo che questa condizione sia fondamentale per il futuro delle auto d’epoca.
Sottolineiamo che alcune Regioni stanno giocando già d’anticipo con tale divieto.
Le agevolazioni fiscali contenute nella legge potranno essere apprezzate solo se non sarà compromesso l’uso delle nostre amate.


LE COSE STANNO CAMBIANDO
Il 27 ottobre 2004 alla Camera del Senato è stato presentato il disegno di legge del Senatore Magnalbò che se approvato porterà grandi cambiamenti nella gestione e nell'uso delle auto d’epoca.
Di seguito pubblichiamo il testo integrale del disegno di legge.

XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del sen. MAGNALBO'

Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico


Onorevoli Colleghi!

Il patrimonio motoristico rappresenta un bene storico, culturale e tecnologico da tutelare al fine di tramandare le conoscenze dell'ingegno che hanno portato allo sviluppo di uno dei nuclei fondamentali della moderna civiltà industriale italiana.
Il movimento per la conservazione del patrimonio motoristico storico è presente, oltre che nei Paesi dell'Unione europea, in tutti i Paesi industrializzati e rappresenta un valido esempio di salvaguardia delle testimonianze del progresso tecnico e produttivo nel campo dei trasporti, sia individuali che collettivi.
I veicoli di interesse storico possono essere considerati alla stregua di un repertorio museale visibile alla collettività e meritevole di tutela, secondo quanto sancito dall'articolo 9 della Costituzione.
La legge 30 marzo 1988, n. 88 è una testimonianza concreta di questa tutela. Essa disciplina l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni che presentano un interesse storico, artistico e archeologico, etnografico, bibliografico, documentale e archivistico, prevedendone il divieto quando tale uscita costituisce un danno per il patrimonio storico e culturale nazionale. Non a caso questo divieto viene esteso ai mezzi di trasporto che hanno più di 75 anni.
I collezionisti che sostengono i costi di acquisto, conservazione e circolazione di tali veicoli devono essere considerati, a buon diritto, i promotori e i depositari di tale patrimonio e perciò meritevoli di agevolazioni di carattere fiscale e normativo.
Per quanto concerne il regime fiscale, la legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato fiscale) ha introdotto l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tutti gli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione ed ha esteso tale agevolazione, riducendo il termine a 20 anni, anche agli autoveicoli e ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che vengono con tale leggi definiti.
Con il presente disegno di legge si intende proporre alcune modifiche al Codice della Strada - di seguito denominato C.d.S. - e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. motivate da alcune considerazioni di carattere generale:

a) per la loro stessa natura di patrimonio di "interesse storico" o di "particolare interesse storico", tali veicoli non sono assimilabili a nessun altro tipo di veicolo né possono sottostare alla normativa generale, ma debbono essere classificati in una categoria a parte e soggetti ad una normativa ad hoc;

b) i veicoli storici sono oggetto di una accurata e minuziosa manutenzione;

c) il loro chilometraggio annuo è estremamente limitato ed il loro impiego su strada occasionale;

d) l'inquinamento imputabile ai veicoli storici, nell'ambito globale delle immissioni è irrilevante.

 

L'articolo 1 modifica il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di esonerare dal regime delle competizioni sportive su strada i veicoli definiti di interesse storico da apposita Commissione, di cui all'articolo 60, comma 4, del C.d.S., nella quale sono presenti membri designati dal Ministro per i Beni e le attività culturali, dal Ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, nonché rappresentati dell'Automotoclub storico italiano (ASI), dell'Associazione amatori veicoli storici (AAVS) e della Federazione internazionale veicoli antichi (FIVA).
Prevede, inoltre, l'inserimento nella classificazione di cui all'articolo 47 del C.d.S. dei veicoli di interesse storico, nonché una modifica all'articolo 80 che dispone che per detti veicoli la revisione avviene ogni quattro anni e con l'esenzione dalla prova di analisi dei gas di scarico.
Per quanto riguarda infine le restrizioni alla circolazione nelle aree urbane decretate ai fini antinquinamento dagli enti locali competenti, in considerazione del loro valore e della scarsa pericolosità delle loro emissioni sono compresi tra le categorie di veicoli autorizzati ad accedere a tali aree tutti i veicoli di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri cubi la cui costruzione superi i 25 anni.. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per quelli certificati come veicoli storici ai sensi del citato articolo 60, comma 4. Tale beneficio è comunque riservato soltanto ai veicoli con motori a quattro tempi. Sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purché partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate.
L'articolo 2 modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, n. 495, in armonia con quanto disposto dal precedente, estendendo all'articolo 215 del regolamento la classificazione di interesse storico ai veicoli definiti come tali ai sensi dell'articolo 60, comma 4 del C.d.S.
Stabilisce, inoltre, che la data di costruzione dei veicoli iscritti deve essere conforme a quanto per tempo risultante dai registri tenuti da tali Associazioni.
Si prevede, inoltre l'attribuzione di una targa di identificazione con il suffisso "H" (historic), per tutti i veicoli storici e, conseguentemente, la loro iscrizione in un apposito registro, come avviene già in Germania ed in altri Paesi, tra cui alcuni Stati degli Stati Uniti d'America e l'Australia.
Tale targa viene affiancata alla targa d'origine e costituisce a tutti gli effetti il riconoscimento dell'interesse storico del veicolo e quindi della sua ammissibilità alle agevolazioni previste per questa tipologia di veicoli, facilitando le forze dell'ordine nella verifica della rispondenza del veicolo a quei requisiti differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale.
Ciò, tra l'altro, può rappresentare il primo passo verso la costituzione di una anagrafe europea dei veicoli storici di cui l'Italia diverrebbe promotrice all'interno dell'Unione Europea.
Considerato il valore e l'interesse storico del patrimonio che tale proposta intende tutelare e il ruolo qualificante che l'Italia assumerebbe in un contesto internazionale, si auspica una rapida approvazione del provvedimento.
L'articolo 3 modifica il Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5/2/1953, n. 39, allo scopo di consentire lo sviluppo della tutela del patrimonio storico culturale anche nell'ambito della motorizzazione civile, si ritiene quindi opportuno che per qualsiasi mezzo a motore di costruzione anteriore ai 25 anni scatti automaticamente l'esenzione dalle tasse di proprietà. Inoltre, le imposte e i diritti di qualsiasi titolo che attualmente gravano sui trasferimenti di proprietà di tali veicoli sono fissati nella somma di 50 euro.

 

Articolo 1


(Modifiche al Nuovo Codice della Strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli definiti di interesse storico dalla Commissione di cui all'articolo 60, comma 4 della presente legge, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari";

b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"n-bis) veicoli di interesse storico";

c) all'articolo 60:
1) al comma 1, sono soppresse le parole: "nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini del presente codice della strada, sono veicoli di interesse storico tutti quelli dichiarati tali da apposita Commissione composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, dell'Automotoclub storico italiano (ASI), dell'Associazione amatori veicoli storici (AAVS) e di tutti gli altri enti ed associazioni riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici (FIVA).
I veicoli di cui al presente comma debbono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione.
Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche d'epoca e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri ";
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "5-bis. Sono esentati dal rispetto delle restrizioni riguardanti la circolazione nei centri storici tutti i veicoli di costruzione anteriore ai 25 anni di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri cubi. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per quelli certificati come veicoli storici ai sensi del precedente comma 4. Tale beneficio è comunque riservato soltanto ai veicoli con motori a quattro tempi. Sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purché partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate"

d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Per i veicoli definiti di interesse storico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di parametri di salutazione consoni alle caratteristiche originali del veicolo o motoveicolo in oggetto. Tali mezzi sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico.

e) all'articolo 93, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione oltre che di un titolo di proprietà, di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli Enti o Associazioni di cui al precedente articolo 60, comma 4. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico Registro Automobilistico e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, con esclusione di quei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa recante contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, anche se tali documenti saranno ovviamente diversi nella grafica e nel formato da quelli attuali rispondenti allo standard europeo";

f) all'articolo 100, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo a quei criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera H (Historic), sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60 , comma 4"
2. La Commissione di cui al precedente comma, è istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e la durata in carica della Commissione nonché le modalità di nomina dei suoi componenti.

 

Articolo 2


(Modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, n. 495 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 215:
1) le parole "e collezionistico" ed "o collezionistico", ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono classificati di interesse storico i veicoli definiti come tali dalla Commissione di cui all'articolo 60, comma 4 del Codice.";
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La data di costruzione dei veicoli di cui al comma 1 deve essere conforme a quanto per tempo risultante dai registri tenuti dalle Associazioni rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 60, comma 4, del Codice. Le caratteristiche tecniche devono essere quelle richieste al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione";

b) All'articolo 256, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g-bis) quelle dei veicoli di interesse storico munite del suffisso "H""

 

Articolo 3


(Modifiche al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al D.P.R. 5/2/1953)

Dopo l'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è aggiunto il seguente articolo:
"17-bis.(esenzioni per i veicoli di costruzione anteriore ai 25 anni)
1. Sono esentati dal pagamento della tassa di proprietà i veicoli la cui data di fabbricazione sia anteriore ai 25 anni.
2. Per i veicoli di cui al comma 1 la tassa di trasferimento di proprietà è di euro 50."

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